Un giovane manovale fiorentino, assunto con contratto a tempo indeterminato che prevedeva l’orario dal lunedì al venerdì, è stato licenziato dopo appena un mese perché si è rifiutato di lavorare il sabato. Il tribunale civile di Firenze ha annullato il licenziamento, disposto il suo rientro in azienda e condannato l’impresa al pagamento di un’indennità risarcitoria.
Il contratto e il rifiuto di lavorare il sabato
Il lavoratore aveva sottoscritto, all’inizio di aprile, un contratto da manovale edile a tempo indeterminato, con un monte ore di 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì. Era stato destinato a due cantieri, uno nel territorio fiorentino e uno a Pistoia.
Dopo circa un mese dall’assunzione, il rapporto si è interrotto. Secondo quanto riportato nella sentenza del tribunale civile di Firenze, il giovane avrebbe rifiutato di presentarsi in cantiere il sabato, ritenendo quel giorno escluso dall’orario contrattuale.
Il manovale ha definito il provvedimento un “licenziamento ritorsivo” e ha impugnato l’atto davanti ai giudici. In aula è stata prodotta anche una registrazione audio nella quale il “titolare dell’impresa e coniuge della legale rappresentante” afferma che il rapporto di lavoro è cessato proprio perché il dipendente non si era presentato al lavoro il sabato. Nelle trascrizioni agli atti compaiono frasi come: “Qui comando io, qui il sabato si lavora” e, rivolgendosi al lavoratore, “non sei venuto sabato al lavoro, per me è finita, chiuso, non c’è più contratto, te lo giuro ti ho fatto fare il licenziamento”.
Le difese dell’azienda e la decisione del giudice
L’impresa, costretta a difendersi in giudizio, ha sostenuto che il manovale era stato assunto specificamente per portare a termine i lavori nei due cantieri indicati, descritti come prossimi alla conclusione e richiamati nel contratto di assunzione. Secondo la tesi aziendale, la cessazione del rapporto sarebbe dipesa dal completamento di quei lavori.
Il giudice Carlo Chiriaco ha però respinto questa ricostruzione. Nella sentenza viene evidenziato che il contratto firmato dal giovane era espressamente a “tempo indeterminato”: un elemento che, per il tribunale, contrasta con l’idea di un’esigenza limitata a poche settimane, come sostenuto dal rappresentante della ditta nel corso del processo. Si tratterebbe invece, si legge, di un fabbisogno organizzativo di più lunga durata.
La società, inoltre, non avrebbe fornito ulteriori elementi documentali in grado di dimostrare che il licenziamento fosse sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo. Da qui la conclusione del giudice: “il licenziamento è privo di causa”.
Reintegro e risarcimento per il lavoratore
Alla luce di queste valutazioni, il tribunale ha annullato il licenziamento e ha disposto la reintegra del giovane manovale nel posto di lavoro.
L’impresa è stata anche condannata a versare al lavoratore un’indennità risarcitoria, calcolata in base all’ultima retribuzione utile per il computo del Tfr. La tutela riconosciuta è quella reintegratoria, proprio in ragione dell’assenza di una causa legittima di licenziamento accertata dal giudice.







